L’Inps, con messaggio n. 162 del 15 gennaio 2016, comunica le modalità operative che i datori di lavoro dovranno osservare per fruire dello sgravio contributivo sui premi di risultato corrisposti nell’anno 2014, precisando che: gli importi comunicati ai soggetti ammessi costituiscono la misura massima dell’agevolazione conguagliabile, pertanto il conguaglio dovrà limitarsi alla quota di beneficio effettivamente spettante; se i premi corrisposti derivano sia da contrattazione aziendale che territoriale, ai fini dell’applicazione dello sgravio, il beneficio dovrà essere fruito in proporzione; nelle ipotesi di operazioni societarie (es. fusione), le operazioni di conguag li o de ll o sgravio dovranno essere effettuate dal datore di lavoro subentrante, con riferimento al premio complessivamente corrisposto nell’anno al lavoratore, ancorché in parte erogato dal precedente datore di lavoro; le aziende autorizzate allo sgravio contributivo per l’anno 2014 che, nelle more del provvedimento di ammissione, hanno sospeso/cessato l’attività, ai fini della fruizione dell’incentivo spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig).
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