L’Inps, con circolare n. 30 del 12 febbraio 2016, ha fornito un riepilogo complessivo sulla disciplina inerente i Fondi di solidarietà bilaterali e il Fondo di integrazione salariale. Il Fondo di solidarietà residuale, dal 1° gennaio 2016, assume la denominazione di Fondo di integrazione salariale e la disciplina del preesistente Fondo, dovrà essere adeguata con decreto ministeriale. Nel campo di applicazione del Fondo rientrano i datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti, non rientranti nel campo di applicazione della CIG o della CIGS. Ai fini del computo della soglia dimensionale sono considerati anche gli apprendisti. In aggiunta alla contribuzione ordinaria (per i datori di lavoro che occupano mediamente da più di 5 a 15 dipendenti il versamento della predetta contribuzione è subordinato alle modalità operative Inps di prossima emanazione), il D. Lgs. n. 148/2015, all’art. 29, comma 8 prevede il versamento di un contributo addizionale a carico dei datori di lavoro connesso all’utilizzo delle prestazioni di assegno ordinario e di assegno di solidarietà pari al 4% della retribuzione persa. La disciplina di cui al D. Lgs. n. 148/2015 trova applicazione per i trattamenti di integrazione salariale richiesti a far data dal 24 settembre 2015 (data di entrata in vigore del decreto), anche qualora gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa siano antecedenti o comunque iniziati prima di tale data.
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