Con Decreto Direttoriale n. 2 del 8 gennaio 2016 il Ministero del Lavoro adegua le sanzioni previste per collocamento dei centralinisti non vedenti ai sensi della Legge 29 marzo 1985, n. 113. Le nuove sanzioni sono, sulla base della variazione dell’indice del costo della vita calcolato dall’Istat, così determinate: la sanzione per la mancata effettuazione delle comunicazioni previste dall’articolo 5 della legge 29 marzo 1985, n. 113 è aumentata rispettivamente da euro 127,17 a euro 128,82 e da euro 2.543,12 a euro 2.576,18; la sanzione per datori di lavoro privati che, essendo obbligati, non assumono i centralinisti telefonici non vedenti, è aumentata da euro 25,40 ad euro 25,73 e da euro 101, 41 ad euro 102,73 per ogni giorno lavorativo e ogni posto riservato e non coperto.
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