Il Ministero del Lavoro, con nota n. 40/3763 del 18 febbraio 2016, precisa che le aziende che rientrano nel campo di applicazione della normativa relativa al Fondo di integrazione salariale, o dei Fondi di solidarietà bilaterali alternativi, possono scegliere di accedere alle prestazioni previste dai citati Fondi, o al contributo di solidarietà, di cui alla Legge n. 236/93, nei limiti temporali e finanziari previsti dalla normativa per i contratti di solidarietà.
Articoli recenti
- Il vademecum dell’Inps sulle nuove prestazioni occasionali
- Sgravi contributivi per contratti aziendali che prevedono misure di conciliazione vita-lavoro
- Dal 15 novembre la comunicazione obbligatoria per il lavoro agile
- CIRCOLARE INAIL SUL LAVORO AGILE
- INL: ATTIVITÀ DI VIGILANZA E RECUPERO BENEFICI NORMATIVI E CONTRIBUTIVI